Nei giorni scorsi la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha pronunciato una sentenza che impone dei limiti significativi alla divulgazione sistematica e illimitata delle informazioni sulla titolarità effettiva. Ai fini della lotta e della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, il diritto comunitario, rectius direttiva (UE) n. 849 del 2015, impone agli Stati membri di istituire un registro contenente informazioni sui titolari effettivi delle società e di altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio. I titolari effettivi sono le persone fisiche che possiedono o controllano la società o l’entità sulla base di una soglia di partecipazione o altro. A seguito della modifica del 2018 della direttiva sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, alcune di queste informazioni sono state rese accessibili al pubblico senza la sussistenza di un legittimo interesse. Ai sensi della direttiva europea, tuttavia, in determinate circostanze eccezionali gli Stati membri possono prevedere esenzioni relative all’accesso a tali informazioni, laddove l’accesso da parte del pubblico esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, al rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o laddove il beneficiario effettivo sia minorenne o altrimenti incapace.
REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ. L’AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVA IL MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. ADEMPIMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle