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REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ. L’AGENZIA DELLE ENTRATE APPROVA IL MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. ADEMPIMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 agosto 2023, ha dettato le istruzioni, le tempistiche e le regole per accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività prevista dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022, n. 197, ed ha approvato il relativo schema di domanda che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) residenti in Italia possono presentare per proporre l’istanza di emersione.

L’ultima Legge di Bilancio, infatti, ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività per i residenti in Italia che, rientrando in una delle categorie sopra menzionate, non hanno provveduto ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonchè i redditi sulle stesse realizzati.

Nello specifico, i soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di un’istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, e provvedendo al pagamento di una somma per l’omessa indicazione degli investimenti detenuti all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che, invece, nel periodo di riferimento hanno realizzato dei redditi possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della medesima istanza e con il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonchè di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione degli investimenti detenuti all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Resta ferma la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’istanza va inviata entro il prossimo 30 novembre alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura, esclusivamente a mezzo pec.

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento F24 da effettuarsi in un’unica soluzione e una relazione di accompagnamento. Quest’ultima deve essere corredata della documentazione utile a dimostrare la provenienza lecita delle somme investite (es. contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività) e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che con una risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione.

 

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