Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, vigente al 9.6.2022.
Il decreto, che persegue la finalità di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dà vita al Registro dei titolari effettivi, dettando disposizioni da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche sulle seguenti materie:
- comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- individuazione e quantificazione dei diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- garanzia della sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
I dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva sono comunicati – dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché dai dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini – mediante autodichiarazione all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Per tali comunicazioni, comprese quelle relative alle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva – entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione – nonché relative alla conferma dei dati e delle informazioni – entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma ovvero contestualmente al deposito del bilancio per le imprese dotate di personalità giuridica – è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Mise del 19 novembre 2009. Per le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa si attenderà un successivo decreto dirigenziale del Mise, che dovrà essere adottato ed entrerà in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Mise che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento dovranno essere effettuate le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private la cui costituzione sia successiva alla data del predetto provvedimento del Mise dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri ovvero, per i trust e gli istituti giuridici entro trenta giorni dalla loro costituzione.
Il decreto 11 marzo 2022, n. 55 disciplina all’articolo 4 i dati e le informazioni oggetto di comunicazione ed agli articoli successivi i regolamenta l’accesso da parte delle Autorità (art. 5) nonché dai soggetti obbligati (art. 6) e da parte degli altri soggetti (art. 7).
Con decreto del Mef-Mise, da adottare e che entrerà in vigore entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal decreto inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.
Assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria sono:
la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 3);
l’accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all’articolo 6;
l’accesso da parte del pubblico di cui all’articolo 7, comma 1;
l’accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all’articolo 7, comma 2.
I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 (accesso da parte dei soggetti obbligati) e 7 (accesso da parte di altri soggetti, commi 1 e 2) sono adottati con decreto del Mise, che sarà adottato ed entrerà in vigore entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto sul registro dei titolari effettivi.