Cos’è il Registro Pubblico delle Opposizioni e cosa cambia a partire dal 27 luglio.
Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), istituito con il D.P.R. n. 178/2010 ed aggiornato con il D.P.R. n. 149/2018, è un importante strumento che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari, nonché dei corrispondenti indirizzi postali associati, bloccando il trattamento dei propri dati da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono o la posta cartacea.
In tale ambito una rilevante novità è arrivata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 del D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, recante il Regolamento che definisce il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, che dunque comprende i telefoni cellulari, secondo quanto previsto dalla legge n. 5 dell’11 gennaio 2018.
Il nuovo servizio consente di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo, che spesso è percepito come esasperante ed eccessivo da parte degli utenti. Al contrario, il nuovo RPO permette agli operatori che ricorrono al telemarketing di esercitare la propria attività nei confronti di utenti effettivamente interessati alle loro offerte.
Pertanto, a partire dal 27 luglio 2022, per evitare di essere infastiditi da chiamate commerciali indesiderate sul proprio numero di telefono cellulare, gli utenti potranno iscriversi e gestire l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni mediante web, telefono ed email.
Nello specifico, sono previste le seguenti modalità di iscrizione:
- mediante compilazione di apposito modulo elettronico presente sul sito web del gestore del Registro;
- mediante chiamata al numero di telefono del servizio;
- mediante PEC o tramite raccomandata.
L’iscrizione, il rinnovo e la revoca dell’iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.
Ogni contraente può iscriversi, rinnovare oppure revocare l’iscrizione al Registro senza alcuna limitazione.
L’iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.
Invece, gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchè mediante l’impiego della posta cartacea, hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del Registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.
Per gli operatori che disporranno delle funzionalità per la verifica delle liste di numerazioni, sono previste le modalità di iscrizione e gestione dell’iscrizione via web e PEC.