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LOTTA ALLA FRODE FISCALE E TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI

Il 22 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 156 del 2022, il quale – in attuazione della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (nota come direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Il decreto in commento interviene sia in tema di reati contro la pubblica amministrazione e reati doganali, sia sulla disciplina del tentativo in materia di diritto penale tributario. Difatti, il decreto legislativo modifica l’articolo 322-bis del codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323. Inoltre, la novella legislativa interviene sull’articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. n. 43 del 1973) e sull’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo rispettivamente per i reati di contrabbando e per il delitto di indebita percezione mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, lo strumento della confisca per equivalente.

Altro aspetto di rilevante interesse riguarda l’intervento all’ articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. L’intervento si è reso necessario al fine di meglio circoscrivere – in linea con le previsioni della direttiva PIF – quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati. La modifica, oltre ad essere in linea con quanto prima, garantisce il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.

prevede che «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall’articolo 4 [dichiarazione infedele] è punibile a titolo di tentativo.  Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all’articolo 8 [Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti], i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».

Per i reati concernenti le dichiarazioni Iva, sono divenute punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l’importo di dieci milioni di euro.

Come precisato dalla relazione illustrativa del decreto, la riformulazione della disposizione risponde essenzialmente alla duplice esigenza di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale.

Inoltre, è stata resa più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis («salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali di cui agli articolo 110 ss. cod. pen., come riconosciuto dal prevalente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il decreto interviene, come prima illustrato, anche a modificare il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento alle sanzioni da applicare per la responsabilità amministrativa degli enti.

Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che l’intervento di modifica risponde alla circoscritta finalità di adeguare il comma 1-bis della disposizione in oggetto, concernente la responsabilità amministrativa degli enti, alle previsioni della direttiva relative all’elemento transfrontaliero della condotta.

 

Altra modifica introdotta con il decreto in esame riguarda l’articolo 6 (Tentativo) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che   sostituisce  il   comma 1-bis,  che  oggi

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