Shop

0
0 items
No products in the cart.

LA CONSOB MODIFICA IL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, con funzioni di verifica, vigilanza e controllo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori nel comparto. All’Istituto sono inoltre attribuite importanti deleghe regolamentari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf).

Con Delibera n. 22437 del 6 settembre 2022, la CONSOB ha modificato il Regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza (Tuf) concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti), al fine di adeguare la disciplina vigente alla normativa europea sulla distribuzione transfrontaliera degli Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio), prevista nel Regolamento Ue 2019/1156 e Direttiva Ue 2019/1160 (c.d. CBDF Package), e ai nuovi obblighi di informativa precontrattuale previsti in capo ai gestori di Oicr dai Regolamenti SFDR e Tassonomia.

Con riferimento all’adeguamento al CBDF Package, come evidenziato dall’Autorità, le principali aree di intervento hanno riguardato:

  • la disciplina relativa alle strutture per gli investitori al dettaglio che devono essere messe a disposizione in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di Oicvm Ue, di Fia (Fondi di investimento alternativi) Ue da parte di gestori italiani o di Gefia (gestori di fondi di investimento alternativi) Ue, nonché di Fia italiani da parte di Gefia Ue. La disciplina relativa alle local facilities, individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori, disciplina la fattispecie in cui i compiti siano svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo e individua la lingua con cui devono essere fornite tali strutture;
  • la disciplina sulla cessazione della commercializzazione, in uno Stato Ue diverso dall’Italia, di quote o azioni di Fia da parte di gestori italiani e in Italia: (i) di quote o azioni di Oicvm Ue; (ii) di Fia riservati da parte di Gefia Ue; (iii) di Fia italiani e Ue presso investitori al dettaglio da parte di Gefia Ue.
  • la disciplina sulla pre-commercializzazione di Fia riservati, che individua il termine e le modalità di trasmissione della comunicazione che il gestore italiano deve inviare alla Consob, stabilisce che le sottoscrizioni del Fia effettuate entro diciotto mesi dall’inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale Fia sono considerate il risultato della commercializzazione con conseguente obbligo di espletamento della procedura di notifica e individua i soggetti che possono svolgere l’attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore;
  • la disciplina sulle comunicazioni di marketing applicabile nell’ambito di un’offerta al pubblico relativa agli Oicr, che è stata modificata per tener conto della circostanza che la Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti (Oicvm e Fia), essendo al riguardo applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds (ESMA34-45-1244).

Con riferimento, invece, al secondo profilo riguardante l’adeguamento alle disposizioni concernenti le informazioni precontrattuali sulla sostenibilità previste dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia nei riguardi dei gestori di Oicvm e di Fia e dei loro prodotti, si prevede che tale informativa sia fornita nel prospetto/documento di offerta (in caso di Fia non sottoposti all’obbligo di prospetto) o in un apposito allegato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.

La delibera prevede che gli obblighi di informativa precontrattuale (non ancora divenuti applicabili ai sensi del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia) si applicano a decorrere dalle date di applicazione per essi previste dai regolamenti europei. Ė inoltre disciplinato un regime transitorio per permettere di aggiornare la documentazione relativa all’offerta degli Oicr attualmente in atto.

News

IL TUO CARRELLO
//
Il tuo carrello è vuoto,.
0
//