Ė stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2022, recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, previsto dall’art. 45 del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i. Il decreto stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato.
Secondo quanto previsto dal decreto, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell’annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro, i seguenti dati:
– la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d’origine, nonchè, ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell’elenco dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
– un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM;
– il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell’agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell’agente;
– per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonchè il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l’indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
– per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l’indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
– la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
– l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell’agente.
La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, l’OAM verificata la completezza e la regolarità della stessa, provvede all’annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico.
Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati comunicati. In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestivo avviso all’istante il quale fornisce le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, provvede a finalizzare l’annotazione ovvero la nega.
Nel caso in cui i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti emittenti moneta elettronica, le relative succursali e i punti di contatto centrale non ottemperino agli obblighi di comunicazione entro i termini prescritti, l’OAM avvia la procedura sanzionatoria per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61, comma 2, del decreto antiriciclaggio.
Il decreto del MEF dedica l’articolo 4 alle norme in materia di alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato, prescrivendo tempi e contenuti della relativa comunicazione da effettuarsi all’OAM.
Una attenzione particolare è riservata, all’articolo 5, ai punti di contatto centrale: i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all’OAM i dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale (ai fini dell’iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro); il punto di contatto centrale comunica all’OAM l’avvio della propria operatività, anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.
Ė inoltre previsto che le specifiche tecniche delle procedure di registrazione e di accreditamento ai fini delle comunicazioni di cui al decreto, nonchè le specifiche tecniche delle procedure relative alla consultazione dei dati annotati nel registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell’OAM. L’OAM adotta gli atti attuativi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione sono avviate dall’OAM entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.