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E’ FACILE SCIVOLARE NELLA FRODE

Il dolo nel delitto di dichiara­zione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri docu­menti per operazioni inesi­stenti, di cui all’art. 2 del dlgs 10 marzo 2000, n. 74, può consiste­re anche nel dolo eventuale. È quanto stabilito con sentenza n. 42606 della sezione terza pena­le della Corte di cassazione, de­positata lo scorso 20 novembre 2022. Con tale decisione la Su­prema corte la si è pronunciata in relazione a una questione di­battuta nel diritto penai-tribu­tario. Secondo i giudici di legitti­mità, sebbene il reato de quo ri­chieda il dolo specifico di evade­re le imposte sui redditi ovvero l’imposta sul valore aggiunto, tale circostanza non è idonea a escludere che il dolo nel delitto di cui all’art. 2 del dlgs 7412000 possa consistere anche nel dolo eventuale.

 

Fisicaro-Italia Oggi 30-11-2022

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