Il dolo nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del dlgs 10 marzo 2000, n. 74, può consistere anche nel dolo eventuale. È quanto stabilito con sentenza n. 42606 della sezione terza penale della Corte di cassazione, depositata lo scorso 20 novembre 2022. Con tale decisione la Suprema corte la si è pronunciata in relazione a una questione dibattuta nel diritto penai-tributario. Secondo i giudici di legittimità, sebbene il reato de quo richieda il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi ovvero l’imposta sul valore aggiunto, tale circostanza non è idonea a escludere che il dolo nel delitto di cui all’art. 2 del dlgs 7412000 possa consistere anche nel dolo eventuale.