Riciclaggio – Oggetto – Somme di denaro – Profitto del reato – Godimento del profitto – Non rilevanza – Disponibilità delle somme di denaro – Configurabilità – Fattispecie
Nel caso di riciclaggio che ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato o comunque il prodotto del reato è, quindi, l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato; la circostanza che l’imputato abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato successivamente incamerato dal dominus dell’operazione, ovvero che non abbia tratto alcun godimento personale e diretto, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’ imputato ha avuto, comunque, di fatto la disponibilità.