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Cass. Pen., Sez. II, sent. 02.03.2022, n. 7503

Riciclaggio – Oggetto – Somme di denaro – Profitto del reato – Godimento del profitto – Non rilevanza – Disponibilità delle somme di denaro – Configurabilità – Fattispecie

Nel caso di riciclaggio che ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato o comunque il prodotto del reato è, quindi, l’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall’imputato; la circostanza che l’imputato abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, che sostanzialmente è stato successivamente incamerato dal dominus dell’operazione, ovvero che non abbia tratto alcun godimento personale e diretto, non cambia la sostanza delle cose, vale a dire che l’intera somma riciclata costituisca il profitto del reato, di cui l’ imputato ha avuto, comunque, di fatto la disponibilità.

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