Delitto di riciclaggio – Delitto a consumazione anticipata – Tentativo – Configurabilità
Il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. è una fattispecie criminosa che non è costruita come delitto a consumazione anticipata, sicchè deve ritenersi ammissibile il tentativo. Tale soluzione appare aderente al dato sistematico, considerato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, la fattispecie in parola presenti due distinte ipotesi, rispetto alle quali è, comunque, configurabile il tentativo: la prima, consistente nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da specifici delitti; la seconda, che si configura, invece, a partire dalla formula di chiusura utilizzata, incriminando qualsiasi condotta – distinta dalla sostituzione – tale da frapporre ostacoli all’identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica.