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A PARTIRE DAL 13 GIUGNO 2022 GLI EMITTENTI SOGGETTI A MAR SONO TENUTI A CONFORMARSI AGLI ORIENTAMENTI ESMA

Con avviso del 10 giugno 2022, la Consob – quale Autorità competente per la vigilanza sugli abusi di mercato – ha comunicato di uniformarsi agli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (UE) n. 596/2014 (MAR) – Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale”, pubblicati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in lingua inglese in data 5 gennaio 2022, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza. Gli Orientamenti, pubblicati dall’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 13 aprile 2022, stabiliscono un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di coadiuvare gli emittenti nelle loro decisioni. Inoltre, essi forniscono chiarimenti sull’esistenza di informazioni privilegiate relative ai requisiti di fondi propri aggiuntivi (P2R) e agli orientamenti di secondo pilastro (P2G).

L’obiettivo perseguito dall’ESMA è quello di stabilire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) nonché di assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del MAR.

Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. In particolare, le autorità competenti alle quali si applicano i predetti orientamenti vi si conformano integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali e si adoperano, esercitando la facoltà di vigilanza, affinché i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

Gli orientamenti ESMA sostituiscono gli orientamenti in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (Doc. ESMA70-159-4966 IT), integrandoli con:

  • due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17(4) MAR, attinenti, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri per gli emittenti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process(SREP) per gli emittenti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD);
  • due nuove sezioni con le quali sono forniti chiarimenti sull’esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 capital requirements” o “P2R”) e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 Guidance” o “P2G”).

Pertanto, gli Orientamenti, con le modifiche apportate, forniscono agli emittenti, tipicamente bancari, indicazioni utili in merito alla qualificazione delle informazioni attinenti ai P2R e P2G ed alla sussistenza di legittimi motivi a fondamento della eventuale decisione di ritardare la pubblicazione di informazioni che assumono natura privilegiata, con riguardo, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri e agli esiti dello SREP.

Gli Orientamenti sono disponibili sul sito web della Consob nella versione italiana, unitamente al testo integrale del “Final report” dell’ESMA in lingua inglese (contenente la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti osservazioni dell’ESMA), utile a consentire una corretta applicazione degli Orientamenti medesimi.

Gli emittenti soggetti a MAR sono tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’ESMA mediante i predetti orientamenti, applicabili dal 13 giugno 2022, ma non sono tenuti a comunicare la propria conformità agli stessi.

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